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D.L. 24/12/2003 n. 355

12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei redditi e degli imponibili ai sensi del presente articolo non genera obbligo o facoltà della segnalazione di cui all'art. 331 del codice di procedura penale. L'integrazione effettuata ai sensi del presente articolo non costituisce notizia di reato.

13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono definite le modalità applicative del presente articolo.». «Art. 9 (Definizione automatica per gli anni pregressi). -

1. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente

articolo, presentano una dichiarazione con le modalità previste dai commi 3 e 4 dell'art. 8, concernente, a pena di nullità, tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, chiedendo la definizione automatica per tutte le imposte di cui al comma 2, lettera a), nonchè, anche separatamente, per l'imposta sul valore aggiunto. Non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonchè i redditi di cui al comma 5 dell'art. 8, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo art. 8, secondo le modalità ivi indicate.

2. La definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo d'imposta

a) ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, del contributo straordinario per l'Europa di cui all'art. 3, commi 194 e seguenti, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonchè dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, fermi restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4, di un importo pari all'8 per cento delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata; se ciascuna imposta lorda o sostitutiva è risultata di ammontare superiore a 10.000 euro, la percentuale applica- bile all'eccedenza è pari al 6 per cento, mentre se è risultata di ammontare superiore a 20.000 euro, la percentuale applicabile a quest'ultima eccedenza è pari al 4 per cento

b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel periodo d'imposta, e del 2 per cento dell'imposta detratta nel medesimo periodo; se l'imposta esigibile ovvero l'imposta detratta superano gli importi di 200.000 euro, le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1,5 per cento, e se i predetti importi di imposta superano 300.000 euro le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1 per cento; le somme da versare complessivamente ai sensi della presente lettera sono ridotte nella misura dell'80 per cento per la parte eccedente l'importo di 11.600.000 euro.

3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera

a), deve comunque essere, per ciascun periodo d'imposta, almeno pari

a) a 100 euro, per le persone fisiche e le società semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni

b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa, per gli esercenti arti e professioni, per le società e le associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonchè per i soggetti di cui all'art. 87 del medesimo testo unico:

1) 400 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è supe riore a 50.000 euro;

2) 500 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 180.000 euro;

3) 600 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi è superiore a 180.000 euro. 3-bis. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del Decreto-Legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonchè i soggetti che hanno dichiarato D.L. 24-12-2003 N. 355 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica ai fini di tutte le imposte di cui al comma 2 del presente articolo con il versamento di una somma pari a 500 euro per ciascuna annualità. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui al citato art. 62-bis del Decreto-Legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 700 euro per ciascuna annualità.

4. Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il titolare e i collaboratori dell'impresa familiare nonchè il titolare e il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, indicano nella dichiarazione integrativa, per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare dell'importo minimo da versare determinato, con le modalità indicate nel comma 3, lettera b), in ragione della propria quota di partecipazione. In nessun caso tale importo può risultare di ammontare inferiore a 200 euro.

5. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4 deve essere versato quello di ammontare maggiore.

6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera

b), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno pari a

a) 500 euro, se l'ammontare del volume d'affari non è superiore a 50.000 euro

b) 600 euro, se l'ammontare del volume d'affari non è superiore a 180.000 euro

c) 700 euro, se l'ammontare del volume d'affari è superiore a 180.000 euro.

7. Ai fini della definizione automatica è esclusa la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie, fatta eccezione di quelle determinate dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il riporto a nuovo delle predette perdite è consentito con il versamento di una somma pari al 10 per cento delle perdite stesse fino ad un importo di 250.000.000 di euro, nonchè di una somma pari al 5 per cento delle perdite eccedenti il predetto importo. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita o in pareggio è versato un importo almeno pari a quello minimo di cui al comma 3, lettera b), per ciascuno dei periodi stessi.

8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative ai tributi di cui al comma 1, è dovuto, per ciascuna di esse e per ciascuna annualità, un importo pari a 1.500 euro per le persone fisiche, elevato a

3.000 euro per le società e le associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e per i soggetti di cui all'art. 87 del medesimo testo unico.

9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'art. 36-bis ed all'art. 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonchè gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'art. 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè dell'imposta regionale sulle attività produttive. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, nè per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate.

10. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta

a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario

b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle accessorie

c) l'esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonchè per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonchè dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del D.L. 24-12-2003 N. 355 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria; i predetti effetti, limitatamente ai reati previsti dal codice penale e dal codice civile, operano a condizione che, ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 14, comma 5, della presente Legge si provveda alla regolarizzazione contabile delle attività, anche detenute all'estero, secondo le modalità ivi previste. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica.

11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al Decreto-Legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 14, comma 5, della presente Legge si provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le attività detenute all'estero secondo le modalità ivi previste, ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attività medesime.

12. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo, eccedano complessivamente, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui al comma 10, con invito a controllare la congruità delle somme versate ai fini della definizione e indicate nella medesima dichiarazione.

 

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